Faccio il barbiere...

Faccio il Barbiere e vedo la città che cammina al di là della vetrina, una città che immagino meno frenetica e più vitale se avesse uno spazio dove rallentare, guardare, ascoltare, giocare: semplice interpretazione di spazio per chi vuole esprimere un'emozione. E allora apro la porta, aggiungo sedie, improvviso un palco: "Benvenuta vivace curiosità!" Qui si ospitano fantasia e creatività, che sono la mia passione, e mi dà tanta soddisfazione vederle intrecciarsi alle persone.

ARTuro statuto

Associazione culturale ARTuro

Statuto di associazione non dotata di personalità giuridica (ex artt. 36 e ss. Cod. Civ.) senza scopo di lucro


Articolo 1 - Denominazione e sede 
  1. 1. E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione culturale denominata  “Associazione Culturale ARTuro”, con sede in Vicenza, Contra’ Santa Caterina, 20. 
Articolo 2 - Scopi 
  1. 1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. 
  2. 2. Essa ha la finalità di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell’uomo, attraverso ogni espressione di cultura, arte, musica, spettacolo e pertanto mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e l’apprezzamento di dette forme espressive. L’associazione si propone quindi:
  1. a) di promuovere la diffusione delle predette attività culturali e ricreative in ogni loro forma; 
  2. b) di promuovere ed organizzare iniziative, attività, manifestazioni e servizi nei settori della cultura e delle attività ricreative, dell’ambiente e delle politiche sociali; 
  3. c) di avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per un’adeguata programmazione culturale del territorio; 
  4. d) di esercitare, nel caso se ne presentasse l’occasione, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
  1. 3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per qualificare e specializzare le sue attività. 
  2. 4. L’Associazione, per meglio raggiungere i suoi fini, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le associazioni nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi fini. 

Articolo 3 – Soci - Domanda di ammissione 

  1. 1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali tanto culturali che ricreative che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo. 
  2. 2. I soci si suddividono in:  
- Soci Ordinari; 
- Soci Sostenitori; 
- Soci Simpatizzanti; 
- Soci Onorari.
I Soci Ordinari sono coloro i quali hanno fatto richiesta ed il Consiglio Direttivo ne ha deliberato l’ammissione. Versano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Possiedono la tessera di Socio Ordinario. 
I Soci Sostenitori sono coloro i quali giovino all’Associazione, in sintonia con l’art. 2. In qualità di soci sostenitori versano, a discrezione, delle erogazioni liberali. Possiedono la tessera di Socio Sostenitore. Essi godono di tutti i diritti dei soci ordinari.
I Soci Simpatizzanti sono coloro che l’Associazione intenda fare partecipare alle attività dell’Associazione onde promuovere la diffusione dell’arte e della cultura, in sintonia con l’art. 2. Essi godono di tutti i diritti dei soci ordinari ma non devono versare la quota associativa. Possiedono la tessera di Socio Simpatizzante. 
I Soci Onorari vengono scelti per particolari meriti artistici, culturali e personali, su proposta di soci ordinari e sostenitori presentata al Consiglio Direttivo. Essi godono di tutti i diritti dei soci ordinari ma non devono versare la quota associativa. Possiedono la tessera di Socio Onorario. 
  1. 3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. 
  2. 4. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L’eventuale quota di ammissione dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell’accettazione della domanda di ammissione. 
  3. 5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 

Articolo 4 – Quota associativa 
  1. 1. La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa viene utilizzata per finanziare le attività culturali dell’attività associativa, di cui all’art. 2  dello Statuto. Oltre alla quota associativa, ogni anno viene stabilita dal Consiglio Direttivo la quota della tessera sociale. Detta tessera consente di frequentare la sede sociale ed è obbligatoria per qualsiasi tipologia di socio (ordinario, sostenitore, simpatizzante, onorario), in quanto comprende un’assicurazione di responsabilità civile. 
  2. 2. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi rivalutata.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci 
  1. 1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 
  2. 2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. 
  3. 3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. 
  4. 4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. 
  5. 5. Il mancato versamento della quota associativa alla sua scadenza comporta l’immediata decadenza dalla qualifica di socio ordinario.

Articolo 7 - Organi sociali 
Gli organi sociali sono: 
- l'Assemblea generale dei soci; 
- il Presidente; 
- il Consiglio Direttivo. 

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell’assemblea 
  1. 1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dall’entità della quota associativa sottoscritta. E’ indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria. 
  2. 2. L'assemblea deve essere convocata almeno otto giorni prima dell’adunanza mediante avviso portato a conoscenza mediante affissione nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta elettronica. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea. La seconda convocazione può avere luogo anche mezz’ora dopo la prima.
  3. 3. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 
  4. 4. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: 
  • - almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative che ne propongono l’ordine del giorno;
  • - almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. 
  1. 5. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. 
  2. 6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. 
  3. 7. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse. 
  4. 8. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio. 
  5. 9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. 
  6. 10. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. 
  7. 11. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati i principi del metodo collegiale, di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed altresì alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 9 - Partecipazione all’assemblea 
  1. 1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l’elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l’operato del Consiglio è ammesso reclamo all’assemblea da presentarsi prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 
  2. 2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta,  un altro associato. 

Articolo 10 - Assemblea ordinaria 
  1. 1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto. 
  2. 2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione, che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 4. 

Articolo 11 - Assemblea straordinaria 
  1. 1. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - Validità assembleare 
  1. 1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti
  2. 2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
  3. 3. In seconda convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati mentre per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. 

Articolo 13 - Consiglio Direttivo 
  1. 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 
  2. 2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni.
  3. 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
  4. 4. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
  5. 5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. 

Articolo 14 – Cessazione componenti consiglio direttivo 
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo è riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri membri. In ogni caso la maggioranza dei componenti del Consiglio deve essere di nomina assembleare. 
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. 
3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio. 

Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo 
  1. 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. 
Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo 
    1. 1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: 
  1. a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci; 
  2. b. redigere il rendiconto da sottoporre all'assemblea; 
  3. c. indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 4; 
  4. d. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; 
  5. e. attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci. 

Articolo 17 - Il Presidente 
  1. 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali. 

Articolo 18 - Il Vice-Presidente 
  1. 1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. 
Articolo 19 - Il Segretario 
  1. 1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. 
Articolo - 20 Il rendiconto 
  1. 1. Il rendiconto dell’Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all’approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione. 
  2. 2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. 
  3. 3. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso. 

Articolo 21 - Anno sociale 
  1. 1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1°ottobre e terminano il 30 settembre di ciascun anno. 
Articolo 22 - Patrimonio 
  1. 1. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione. 
  2. 2. Tale patrimonio non può essere destinato per scopi diversi da quelli di cui all’art. 2 del presente statuto. 

Articolo 23 – Divieto di distribuzione degli utili 
  1. 1. È fatto divieto di distribuire ai componenti dell’Associazione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. 

Articolo 24 – Scioglimento
  1. 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera la devoluzione del fondo patrimoniale ad enti o associazioni che perseguono scopi analoghi, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 662 del 23.12.1996. 
Articolo 25 – Norme applicabili

  1. 1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile. 

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